Il permesso di soggiorno in attesa del giudizio sulla cittadinanza italiana iure sanguinis: profili normativi e giurisprudenziali
Abstract
Il presente contributo analizza la problematica del rilascio del permesso di soggiorno a favore dello straniero che promuove un giudizio volto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. L’assenza di una disciplina legislativa espressa ha condotto la prassi amministrativa e la giurisprudenza a elaborare una figura di permesso “in attesa di giudizio”, fondata su interpretazioni estensive del Testo unico sull’immigrazione. L’articolo ricostruisce il quadro normativo, le posizioni giurisprudenziali più significative e le implicazioni sistematiche, proponendo infine spunti di riforma volti a garantire uniformità applicativa e certezza del diritto.
Parole chiave: cittadinanza iure sanguinis – permesso di soggiorno – giudizio di accertamento – tutela giurisdizionale – diritto di difesa – immigrazione.
1. Premessa
Negli ultimi anni si è registrato un crescente contenzioso in materia di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, spesso legato alla necessità, da parte dello straniero – potenziale avente diritto in quanto discendente di cittadino italiano – di permanere sul territorio nazionale durante la pendenza del giudizio volto all’accertamento di tale status.
In tale contesto si pone il delicato problema del titolo di soggiorno da riconoscere a colui che abbia promosso un’azione giudiziale di accertamento della cittadinanza e che, in attesa della definizione del processo, non sia titolare di un valido permesso di soggiorno per altro motivo.
Il tema, apparentemente marginale, rivela in realtà implicazioni di ordine costituzionale e sistematico, coinvolgendo i principi di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e di proporzionalità delle misure amministrative limitative della libertà personale dello straniero.
2. Il quadro normativo di riferimento
L’ordinamento italiano non prevede espressamente un permesso di soggiorno specifico per lo straniero che agisca in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La materia è regolata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) e dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, i quali disciplinano le tipologie di permessi di soggiorno e le relative condizioni di rilascio.
L’art. 11 del d.P.R. n. 394/1999 stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi indicati dalla legge — lavoro, studio, famiglia, protezione internazionale, motivi umanitari, attesa occupazione, ecc. — ma non menziona il caso dell’attesa di una decisione giudiziale di cittadinanza1.
Tuttavia, l’art. 5, comma 9, del T.U. Immigrazione dispone che il permesso può essere rilasciato “per altri motivi, in casi particolari”, disposizione che ha consentito alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza di individuare categorie residuali, tra cui quella dell’attesa di giudizio2.
3. L’emersione giurisprudenziale del “permesso di soggiorno in attesa di giudizio”
La giurisprudenza amministrativa e ordinaria ha avuto un ruolo centrale nel delineare la figura del permesso di soggiorno “in attesa di definizione del procedimento di cittadinanza”.
In particolare, diversi Tribunali (tra cui Trib. Roma, Trib. Milano, Trib. Firenze)3 hanno riconosciuto la possibilità, per il ricorrente che abbia introdotto un giudizio volto all’accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, di ottenere un permesso di 1 Art. 11, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”
2 Art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
3 Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2019; Trib. Bologna, sent. 4 maggio 2020; Trib. Firenze, ord. 10 giugno 2021.
soggiorno temporaneo, spesso qualificato come “permesso per attesa di giudizio” o “permesso per motivi di giustizia”.
3.1 Fondamento giuridico
Il fondamento di tale orientamento risiede nella considerazione che il soggetto che rivendica la cittadinanza iure sanguinis non è propriamente uno “straniero” in senso sostanziale, ma un potenziale cittadino italiano la cui condizione giuridica è sub iudice.
Pertanto, negargli ogni titolo di soggiorno durante la pendenza del processo equivarrebbe a impedirgli di esercitare il diritto di difesa e di partecipare efficacemente al giudizio.
In tal senso si è espressa la circolare del Ministero dell’Interno n. K.64.2 del 20074, che, pur non avendo valore normativo, ha riconosciuto la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per “attesa di cittadinanza” nei confronti di soggetti che abbiano promosso un’azione giudiziale di riconoscimento dello status civitatis.
3.2 La posizione della giurisprudenza di merito
La giurisprudenza di merito ha confermato che l’amministrazione non può procedere all’espulsione né al diniego del rinnovo del permesso nei confronti di chi abbia instaurato un giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana, riconoscendo la legittimità di un permesso temporaneo fondato sull’art. 5, comma 9, del T.U. n. 286/1998.
Tra le pronunce più significative si segnalano:
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Trib. Roma, sez. immigrazione, 14 marzo 2022, che ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso per “attesa del giudizio di cittadinanza”, valorizzando il principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il divieto di espulsione di chi sia parte in un giudizio pendente ex art. 19, comma 1, T.U.I.;
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Trib. Firenze, ord. 5 novembre 2021, che ha richiamato il principio di non discriminazione tra cittadini potenziali e stranieri regolari;
4 Ministero dell’Interno, Circolare n. K.64.2 del 7 giugno 2007
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TAR Lazio, sez. I ter, 12 maggio 2020, n. 49985, che ha riconosciuto la legittimità del rilascio di un titolo di soggiorno ex art. 5, comma 9, T.U.I. per ragioni di giustizia.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’amministrazione non può procedere all’espulsione del soggetto che si trovi in pendenza di un procedimento giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza, trattandosi di condizione giuridica peculiare non assimilabile a quella dello straniero irregolare.
4. Natura e durata del permesso di soggiorno in attesa di giudizio
Il permesso di soggiorno in attesa del giudizio sulla cittadinanza iure sanguinis ha natura temporanea e strumentale.
Esso non attribuisce diritti ulteriori, se non quello di soggiornare regolarmente in Italia sino alla definizione del processo, evitando così la posizione di irregolarità amministrativa.
La durata del titolo è generalmente commisurata alla pendenza del giudizio, con possibilità di rinnovo sino alla sentenza definitiva.
In caso di riconoscimento della cittadinanza, il permesso perde la propria funzione e il soggetto è iscritto come cittadino italiano; in caso di rigetto, egli deve lasciare il territorio o convertire il permesso in altro titolo legittimo.
5. Profili critici e prospettive di riforma
Permane tuttavia un vuoto normativo che affida alla discrezionalità delle Questure la decisione di rilasciare o meno tale tipologia di permesso.
La mancanza di una disciplina uniforme genera difformità applicative e incertezza giuridica, in contrasto con i principi di parità di trattamento e certezza del diritto.
In prospettiva, sarebbe auspicabile un intervento legislativo o regolamentare organico che
1. riconosca espressamente la figura del permesso di soggiorno per attesa di giudizio sulla cittadinanza italiana, disciplinandone la durata e i diritti accessori;
5 TAR Lazio, sez. I ter, 12 maggio 2020, n. 4998.
2. preveda il coordinamento con la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza, in particolare con l’art. 9, relativo al procedimento amministrativo di riconoscimento;
3. stabilisca una procedura uniforme di rilascio e rinnovo, con moduli standardizzati e indicazioni vincolanti per le Questure;
4. garantisca il raccordo con le norme sull’iscrizione anagrafica e sull’accesso ai servizi pubblici essenziali, oggi spesso negati a chi è privo di permesso stabile.
Tale riforma risponderebbe, oltre che a esigenze di certezza, anche agli obblighi di proporzionalità e tutela effettiva imposti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla direttiva 2008/115/CE.
6. Conclusioni
Il permesso di soggiorno in attesa di processo giudiziale di cittadinanza iure sanguinis rappresenta un istituto di natura pretoria e garantista, volto a bilanciare l’esigenza di controllo migratorio con la tutela effettiva dei diritti fondamentali.
Pur mancando un’esplicita base legislativa, l’orientamento giurisprudenziale e amministrativo ha progressivamente riconosciuto la necessità di garantire al richiedente la possibilità di soggiornare regolarmente sul territorio nazionale sino alla definizione del giudizio.
La stabilizzazione di tale prassi mediante una previsione normativa specifica costituirebbe un passo significativo verso una maggiore coerenza del sistema della cittadinanza italiana e della disciplina del soggiorno degli stranieri.
Bibliografia essenziale
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico sull’immigrazione
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – Regolamento di attuazione
Circolare Min. Interno K.64.2 del 7 giugno 2007
Trib.